Agevolazioni per acquisti case ristrutturate
È possibile usufruire della detrazione del 36% anche nel caso di acquisto o di assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato integralmente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. La detrazione, attualmente del 36%, spetta su un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'unità immobiliare risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione e comunque entro l'importo massimo di 48mila euro.
Se ad esempio l'unità ha un costo di 200mila euro, la detrazione compete nel limite massimo di 48mila euro essendo il 25% di 200mila pari a 50mila euro, superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il limite massimo su cui applicare la detrazione, attualmente a quota 48mila euro era 77.468,53 euro per gli acquisti/assegnazioni avvenuti entro il 30 giugno 2003 aventi a oggetto unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002. Dal 1° ottobre 2006 il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione deve essere riferito all'unità immobiliare e non più al singolo acquirente con la conseguenza che in caso di acquisti in comproprietà il limite massimo va suddiviso tra i diversi acquirenti. La stratificazione normativa dell'agevolazione, introdotta solo per gli acquisti dell'anno 2002 e poi prorogata più volte, ha determinato la spettanza della detrazione nelle seguenti misure:
- 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005;
- 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006;
- 36% se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007, sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
- 36% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al prossimo 30 giugno 2013 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
Non è stato possibile fruire della detrazione in relazione agli acquisti di immobili oggetto di interventi di recupero effettuati nel 2007. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo con la possibilità, per i contribuenti tra 75 e 80 anni, di suddividere la detrazione in 5 e 3 quote annuali. Non vi sono limitazioni alle forme di pagamento che possono avvenire anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale e quindi utilizzando ad esempio gli assegni o altri mezzi di pagamento. La detrazione spetta anche in caso di acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio l'usufrutto) e deve essere riconosciuta nei limiti della spesa effettivamente sostenuta in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare. La detrazione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato stipulato l'atto di acquisto o ricevuta l'assegnazione dell'abitazione. Nel caso di pagamenti in acconto, la detrazione può essere fruita nella dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati effettuati i versamenti e questi concorrono alla formazione del limite massimo su cui calcolare la spesa di 48mila euro.
Fonte: Il Sole 24 Ore