Agevolazioni per #cooperative e #imprese #sociali
Il MISE ha istituito un regime di aiuto per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per perseguire interessi generali e delle finalità di utilità sociale.
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto ministeriale le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;
b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta;
c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Le imprese indicate devono:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla normativa di riferimento;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice (profili di cui all’art. 9, comma 8, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -).
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:
a) compatibili con il proprio statuto;
b) organici e funzionali all’attivita’ esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita’ non sono considerati come avvio del programma;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:
a) il tasso d’interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non puo’ essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) il finanziamento agevolato puo’ essere assistito da idonea garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
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