Anticipo Cig - Cigs alle start-up

Due sono gli incentivi previsti, validi fino al 31 dicembre 2012.

 

Il primo (Dl 5/2009) interessa i percettori di ammortizzatori sociali in deroga (Cig in deroga, mobilità in deroga, disoccupazione speciale), licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale. Nel caso in cui il destinatario del sostegno al reddito faccia richiesta all'Inps di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, di avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o un'associazione in cooperativa, l'istituto gli eroga una somma pari all'indennità che sarebbe spettata in caso di fruizione del sussidio.

Il secondo riservato ai titolari di trattamento di Cig ordinaria e straordinaria: l'Inps liquida la relativa erogazione per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. Nelle situazioni di Cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore può essere altresì liquidato il trattamento di mobilità (per 12 mesi).

L'Inps territorialmente competente, su domanda dell'interessato, eroga prima il 25% della somma spettante, attraverso bonifico bancario o postale.

Il restante 75% viene invece erogato dopo la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività. I lavoratori interessati, dopo l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, devono dimettersi dall'impresa di appartenenza.

 

Fone (Sole 24 ore)