Art Bonus: #credito d'imposta per chi finanzia cultura e spettacolo
Le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, possono fruire di un credito d’imposta pari:
- al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015;
- al 50% delle erogazioni eseguite nel 2016.
In particolare, le erogazioni possono essere realizzate tramite banca,ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Oggetto:
Danno diritto all’Art-Bonus le erogazioni in denaro destinate a:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Beneficiari
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dal D.L. n. 83/2014.
Misura
Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità, sono previsti diversi limiti massimi di spettanzadel credito di imposta:
- le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arrivafino al 15% del reddito imponibile
- per i titolari di reddito d’impresa, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi.
Nonché modalità di fruizione differenziate (ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo):
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- le imprese possono utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.
Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.
L’Art-Bonus, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi.
Al credito non si applica nemmeno il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sul fronte temporale, la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi;
- i titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Rilevanza:
Il bonus “non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Ne consegue che:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.