Bonus iscrizione centri estivi
L’INPS, con il messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
I bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL. Ciò, non solo in ragione del dato letterale della norma, ma anche in considerazione della circostanza che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell’infanzia.