Contributi alle imprese del FVG per rimozione amianto
09.08.2017 08:25
Sono beneficiarie
- le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE
- le grandi imprese.
Non in stato discioglimento ed in regola con le norme sul lavoro e 231
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
- spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
- spese relative ad analisi di laboratorio
- le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro
Non sono ammissibili
- le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
- le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)
L'entità del contributo:
a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
Scadenza domande: 2 ottobre 2017
Per info: LINK