Credito imposta per spese costituzione società benefit
Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle cosiddette “società benefit”, con la conversione in legge del cosiddetto decreto Rilancio viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione delle stesse, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
Le società benefit, ai sensi dell’articolo 376 ss. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono quelle società che a differenza delle Spa, nell’esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, “perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
Queste ulteriori finalità sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
A tale scopo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato una cifra pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7 milioni di euro per l’anno 2021.
Ad ogni modo, il Credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° gennaio 2020 e fino ad esaurimento fondi.