Detassazione #premi produttività e #welfare aziendale
E’ prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% per i premi collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa entro il limite di 2mila euro lordi. (182 a 189 della legge di Stabilità 2016)
Il limite sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore dato che gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente.
L'agevolazione è destinata solo ai dipendenti del settore privato anche esercenti arti e professioni titolari di reddito di importo non superiore - nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate- a 50mila euro. Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente o se il limite di 50mila euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli da lavoro subordinato.
La tassazione azzerata per chi sceglie il welfare aziendale mediante la richiesta dell'erogazione dei premi sotto forma di benefit del welfare aziendale, beneficiando della detassazione totale. Quindi se il lavoratore converte i premi di risultato agevolati in beni e servizi ricompresi nel welfare aziendale, questo gli consente di detassare completamente il valore dei benefit non più soggetti neppure all’imposta sostitutiva del 10%.
La novità consiste nella possibilità di sostituire in tutto o in parte le somme erogate a titolo di con servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, quali ad esempio:
- servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi;
- ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche) e centri estivi e invernali (a quest’ultimo riguardo, le sole colonie climatiche);
- borse di studio;
- fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.