EBIART sostiene il reddito di lavoratori ed aziende
L’EBIART, l’Ente Bilaterale Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, eroga prestazioni a sostegno del reddito di imprese e lavoratori del comparto artigiano.
Possono beneficiare delle prestazioni erogate dall’Ente tutte le imprese che applicano i contratti dell’artigianato e i dipendenti.
L’Ente, eroga provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese in caso di:
1) Sospensione con ricorso alla indennità di disoccupazione, in caso di eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:
- crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle risorse di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni metereologi che incerte;
- ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica amministrazione.
2) Crisi aziendali, concedendo contributi in relazione alle giornate/uomo di sospensione dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Possono usufruirne del contributo le aziende artigiane che occupano sino a 14 dipendenti e che hanno concordato in sede bilaterale, con le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali, il ricorso agli ammortizzatori sociali (compresi gli ammortizzatori in deroga) per i propri dipendenti o per parte di essi.
Il contributo, pari ad euro 12,00 uomo/giornata di sospensione, è concesso secondo la regola “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006.
3) Riduzioni di orario.
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