Il Bonus fiscale per i giovani imprenditori

L’art. 27 della Manovra d’estate introduce un regime “forfetario”  che si rende applicabile, alle sole persone fisiche, per i primi cinque anni di attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%. 

A partire dal 1° gennaio 2012, il regime agevolato si applica, per il periodo di imposta in cui inizia l’attività e per i quattro successivi ( o illimitatamente fino a 35 anni di età), solamente alle persone fisiche che, alternativamente:


► intraprendono un’attività d’impresa o di arte e professione;
► hanno intrapreso un’attività d’impresa o di arte e professione successivamente al 31 dicembre 2007 (quindi dal 1° gennaio 2008).

I soggetti che presentano i requisiti illustrati in precedenza, devono poi verificare di rientrare nei seguenti casi:


il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, nessuna attività d’impresa o professionale, nemmeno in forma associata o familiare. (anche se semplici soci di società capitali/persone non coinvolte nella gestione)
l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l’attività in precedenza svolta consista nel periodo di tirocinio professionale obbligatorio; (ossia è solo formalmente nuova ma si lavora con mezzi, clienti e fornitori uguali a prima)
nel caso in cui venga proseguita l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, come potrebbe accadere in caso di cessione, conferimento ed affitto d’azienda, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a euro 30.000.

IL BONUS:
La misura dell’imposta sostituiva (Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ed Irap) prevista per i soggetti che possono fruire di tale regime  è fissata al 5%, anzichè del 20% prevista per i contribuenti minimi e del 10% per il regime delle nuove iniziative produttive. Non si applica l'Iva.