Il sovraindebitamento per i soggetti non fallibili: liberarsi dai debiti per poter ripartire
È in vigore dal 29 febbraio 2012 una nuova procedura concorsuale volta a regolare la crisi del debitore “non fallibile”, che si trovi in uno stato conclamato di “sovraindebitamento”.
Attraverso questa procedura concorsuale il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti in base ad un piano per la soddisfazione delle obbligazioni contratte e che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
La nuova procedura concorsuale si affianca a quelle già previste dalla Legge Fallimentare (quali il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) ed è applicabile a tutti quei soggetti che sino ad oggi erano stati discriminati dal fatto di non potere usufruire delle nuove opportunità introdotte dal legislatore per proporre ipotesi alternative al fallimento al fine di soddisfare i creditori. La procedura della crisi da sovraindebitamento permette al debitore “non fallibile” la possibilità di:
- proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (anche finalizzato alla prosecuzione dell’attività dell’impresa);
- proporre un piano di ristrutturazione del debito (il “piano del consumatore”) senza previo accordo con i creditori, se le obbligazioni contratte sono estranee all’attività professionale del debitore;
- (in alternativa e/o in conversione delle precedenti modalità) liquidare il patrimonio, attraverso la specifica procedura di liquidazione da sovraindebitamento.
La procedura di composizione della crisi si deve svolgere sotto il controllo degli Organismi di composizione della crisi (OCC), le cui funzioni, possono essere svolte da un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, un notaio, che siano però designati dal Tribunale, su istanza del debitore.
Principali caratteristiche della procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento
Requisito soggettivo – I soggetti destinatari della procedura di sovraindebitamento sono i lavoratori autonomi, gli imprenditori agricoli, gli enti non commerciali e persino il “consumatore”. Per poter accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il legislatore ha stabilito la necessità di non superare i cosiddetti “parametri dimensionali” determinati dalla Legge Fallimentare (art. 1.comma 2 ) ovvero:
- Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000,00 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di ammissione all’istituto (ovvero nel minore periodo dall’inizio dell’attività);
- Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro nel medesimo arco temporale;
- Debiti, compresi anche quelli non scaduti, per un ammontare non superiore o pari a 500.000,00 euro.
In caso di rispetto ditali limiti dimensionali il debitore rientrerà nella definizione di imprenditore commerciale “sotto soglia” e potrà, pertanto, essendo esclusa la fallibilità del soggetto, rientrare a pieno titolo nella crisi da sovraindebitamento. Tuttavia, la proposta non è ammissibile quando il debitore:
- È soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Ha già utilizzato, nei 5 anni precedenti, i benefici della legge sul sovraindebitamento;
- Ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca di un accordo o piano del consumatore omologati;
- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Requisito oggettivo – Il debitore non fallibile deve trovarsi in uno stato conclamato di “sovraindebitamento”, identificando con tale definizione la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Condizione che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Si definisce in tal modo il concetto di “crisi irreversibile conclamata” come quello stato di obiettivo squilibrio interno ed esterno in cui si viene a trovare il debitore. Tipici “indicatori” di una situazione di squilibrio/sofferenza sono dati da:
- revocazione affidamenti e/o interruzione del credito bancario con intimazione al rientro immediato;
- decreti ingiuntivi definitivi e/o non opposti;
- procedure civili esecutive in atto e/o in fase avanzate;
- debiti erariali definitivamente accertati ed in fase avanzata di riscossione (cartelle Equitalia scadute e in riscossione).
Presentazione della proposta – La proposta di accordo o il piano devono essere depositati presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e devono essere corredati dalla seguente documentazione:
- elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- attestazione di fattibilità del piano (rilasciata dall’OCC o dal professionista);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, per il tempo previsto dal piano, corredato da un certificato dello stato di famiglia;
- (solo per il debitore che svolge attività d’impresa) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.
Inoltre alla proposta di piano del consumatore è allegata una relazione particolareggiata dell’OCC contenente (art. 9, comma 3-bis, Legge 3/2012):
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La ratio di tale documentazione aggiuntiva va ricercata nel fatto che il piano, a differenza dell’accordo, è soggetto esclusivamente alla valutazione, da parte del Tribunale, della meritevolezza del debitore e della convenienza della proposta e non anche all’approvazione dei creditori.
La proposta, una volta depositata presso il Tribunale, comporta la nomina di un giudice in qualità di delegato del Tribunale. Il giudice verificati i presupposti di ammissibilità ed i contenuti del piano:
- fissa immediatamente l’udienza con decreto, disponendo le comunicazioni ai creditori (anche via fax o via PEC) della proposta e del decreto;
- ordina, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’OCC, presso gli uffici competenti;
- stabilisce il divieto per i creditori aventi titolo o causa anteriore (esclusi quelli muniti di privilegio impignorabili) di iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, il divieto di disporre sequestri conservativi e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dello stesso.
La proposta ed il decreto sono soggetti ad idonea pubblicità, nonché- in caso di debitore imprenditore – iscritti in apposita sezione del registro delle imprese.
Attività degli Organismi di Composizione della Crisi – Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, un ruolo propulsivo e centrale è attribuito agli organismi di composizione della crisi, che per il momento non possono essere costituti mancando il regolamento ministeriale attuativo. Nelle more dell’emanazione di tali decreti, le funzioni degli organismi possono essere svolte esclusivamente da un professionista abilitato a ricoprire l’incarico di curatore fallimentare, nonché da un notaio, direttamente nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato. Il ruolo che la Legge n. 3/2012 attribuisce a tali organismi assume la triplice natura di ausilio al debitore, ai creditori e al Tribunale.
Anche dopo la istituzione degli OCC il debitore potrà, comunque, optare per richiedere la nomina di un, professionista che agisca come ‘‘compositore della crisi” avente le stesse funzioni degli OCC. Gli OCC supportano il debitore, che ne richieda l’intervento, nella fase di attivazione della procedura, di predisposizione e di raggiungimento dell’accordo con i creditori. Gli OCC o i professionisti nominati rivestono un ruolo fondamentale:
- di mediazione tra le parti interessate,
- con la loro terzietà, di garanzia della correttezza della proposta e del piano,
- di idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei e dei creditori privilegiati.
Per lo svolgimento dei compiti e delle attività, il giudice e gli stessi OCC (previa autorizzazione del primo), possono accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia ed alle altre banche dati pubbliche. Tali dati, che devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle norme deontologiche e di buona condotta, devono essere utilizzati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Inoltre dell’avvenuta distruzione occorre dare comunicazione al titolare dei dati, tramite lettera raccomandata o PEC non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa.
Procedura di attivazione del piano – Affinché il debitore civile possa proporre un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento deve rivolgere istanza al Tribunale per la nomina del professionista (commercialista o avvocato o notaio).