IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - NOVITA' 2021
Dal 1° gennaio 2021 sono cambiati i termini per i versamenti periodici dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture.
Il DM 4 dicembre 2020 prevede che i versamenti debbano essere effettuati "entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre"; eccezion fatta per il secondo trimestre, dove il pagamento andrà effettuato "entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura".
In caso in cui l'imposta di bollo da versare, per il primo trimestre e/o per il secondo trimestre, risulti inferiore alle € 250,00 il contribuente può scegliere di slittare il pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al periodo successivo.
L'AdE eseguirà un controllo automatico sui file xml delle fatture elettroniche per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura e provvederà automaticamente all’integrazione laddove risultasse mancante, ma dovuta.
L’imposta di bollo non è dovuta quando i documenti non superano € 77,47.
PERIODO | SCADENZA | SOGLIE |
1° TRIMESTRE | 31 maggio |
Se importo dovuto < € 250,00 la scadenza slitta al 30 settembre |
2° TRIMESTRE | 30 settembre | Se importo dovuto 1° e 2° trimestre < € 250,00 la scadenza slitta al 30 novembre |
3° TRIMESTRE | 30 novembre | - |
4° TRIMESTRE | 28 febbraio n+1 | - |