Imprese #autotrasporto: riduzione dei pedaggi
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori che svolgono attività di trasporto merci, sia in conto terzi che in conto proprio, possono beneficiare di un contributo economico sotto forma di riduzione compensata dei costi per pedaggi autostradali sostenuti annualmente.
La riduzione dei pedaggi è riconosciuta in relazione ai transiti effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, appartenenti alle classi B3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, ed è commisurata al volume del fatturato annuale dei pedaggi.
Con riferimento ai pedaggi autostradali relativi all’anno 2015, possono accedere al beneficio:
- le imprese che, al 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell’anno 2015, risultano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- le cooperative aventi i requisiti mutualistici, i consorzi e le società consortili, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero durante il 2015;
- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e i raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell’anno 2015, risultavano titolari di licenza comunitaria;
- le imprese e i raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso dell’anno 2015, risultavano titolari di apposita licenza, nonché le imprese e i raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo degli autotrasportatori o titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015 possono richiedere la riduzione dei pedaggi soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all’Albo o di rilascio della licenza.
La riduzione spettante è commisurata al volume del fatturato annuale dei pedaggi autostradali, e con riferimento ai transiti relativi al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 si applica secondo i seguenti criteri:
a) in primo luogo occorre determinare il fatturato totale annuo di riferimento, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati per ciascun singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
– 0,50 per i veicoli Euro 3;
– 1,00 per i veicoli Euro 4;
– 2,00 per i veicoli Euro 5;
– 2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori
b) quindi, sulla base del fatturato così determinato, occorre calcolare la riduzione spettante applicando le percentuali di riduzione stabilite per scaglioni di fatturato annuo:
– 4,33%, per il fatturato annuo in euro da 200.000 a 400.000;
– 6,50%, per il fatturato annuo in euro da 400.001 a 1.200.000;
– 8,67%, per il fatturato annuo in euro da 1.200.001 a 2.500.000;
– 10,83%, per il fatturato annuo in euro da 2.500.001 a 5.000.000;
– 13%, per il fatturato annuo oltre 5.000.000 euro.
Per i pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati in ore notturne è riconosciuta un’ulteriore riduzione nella misura del 10% dei valori percentuali sopra indicati, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Affinché sia applicabile l’ulteriore riduzione almeno il 10% del fatturato annuo aziendale relativo al costo per i pedaggi deve essere realizzato nelle ore notturne.
A tal fine si considerano effettuati in ore notturne i pedaggi con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00.
Per procedere alla richiesta : LINK