Indennizzi cessazione attività commerciale @inps

E’ stato riattivato l’ indennizzo,pari al minimo di pensione Inps, a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza.

Per chi è: L’indennizzo spetta ai soggetti che nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016 risultino in possesso dei seguenti requisiti:

  • 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
  • iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps.

Possono inoltre accedere alla agevolazione (con decorrenza 1° febbraio 2014), anche coloro che, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla predetta prestazione nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, non avevano presentato la relativa domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il termine ultimo del 31 gennaio 2012.

Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve:

  • cessare definitivamente l’attività;
  • riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
  • effettuare la cancellazione da:
    • registro delle imprese presso CCIAA;
    • registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
    • dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Valore dell’assegno:  L’ assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione: 501,38 euro nel 2014. L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età pensionabili previste per la vecchiaia dalla riforma Fornero. L’assegno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata.

I periodi indennizzati sono utili quale contribuzione figurativa, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione (e non anche per la misura).

 

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