Indennizzo da parte dell'INPS a chi chiude l'attività
L’indennizzo per cessazione attività è un sussidio mensile, equiparabile ad una sorta di disoccupazione, d’importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti, ossia, per l’anno 2016, pari a 501,89 euro al mese: la funzione dell’indennizzo è quella di accompagnare il lavoratore che ha cessato l’attività sino alla pensione.
Per ottenere l’indennità è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere stati titolari, esercenti o coadiutori di un’ attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande;
- essere stati titolari o coadiutori di un’attività commerciale su aree pubbliche;
- essere stati agenti od i rappresentanti di commercio.
- aver chiuso l’attività nel periodo che va dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2016;
- risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al 31 dicembre 2016;
- avere almeno 57 anni di età al 31 dicembre 2016, se donne;
- possedere almeno 62 anni di età al 31 dicembre 2016, se uomini.
Per provare la chiusura dell’attività ed avere diritto all’erogazione, occorre:
- l’eventuale riconsegna al Comune, dove ha sede la ditta, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande;
- la cancellazione dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica);
- per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.
Indennizzo per chiusura attività: durata
L’indennizzo spetta dal momento della domanda sino al raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia, ossia:
66 anni e 1 mese d’età, entro il 31 dicembre 2017, per le donne;
66 anni e 7 mesi d’età per gli uomini;
L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente: se l’interessato inizia una nuova attività, deve comunicarlo all’Inps entro 30 giorni.
L’indennizzo è invece compatibile con la pensione di anzianità; con la pensione anticipata;con la pensione d’inabilità e l’assegno ordinario d’invalidità;con l’assegno sociale
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