La cessione del quinto dello stipendio o della pensione

1. Cos’è la cessione del quinto
La Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione (CQS) è una particolare forma di finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti collegata allo stipendio o alla pensione. Deve il suo nome allo stretto collegamento tra stipendio (o pensione) e modalità di rimborso del finanziamento. La rata, infatti, viene trattenuta ogni mese dalla busta paga (o dalla pensione) da parte del datore di lavoro (o dell’ente previdenziale nel caso della pensione) e corrisposta all’Istituto che ha erogato il prestito. Questo avviene in quanto il cliente cede volontariamente, alla banca (o alla finanziaria), una parte predefinita dello stipendio o della pensione fino alla totale estinzione del finanziamento. La Cessione del Quinto, utilizzata per bisogni personali e della propria famiglia, viene qualificata come operazione di “credito al consumo” e come tale tutela il consumatore con specifici diritti in materia di trasparenza bancaria al fine di assicurare una scelta consapevole.

La somma che viene addebitata come rata non può essere superiore ad un “quinto” dello stipendio netto o della pensione netta.

 

2. Chi può richiederlo?
La cessione del quinto dello stipendio può essere richiesta sia dai dipendenti pubblici e statali che dai dipendenti di aziende private, compresi i lavoratori “a termine” e quelli “parasubordinati”. Può altresì essere richiesto dai pensionati e in tal caso si parla di “cessione del quinto della pensione”.

È importante valutare attentamente la convenienza dell’operazione, in termini di condizioni e caratteristiche del prodotto, per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze anche in funzione dei propri impegni economico finanziari e del proprio stile di vita e di consumo quotidiano.

 

3. Chi può concederlo?
Come la maggior parte dei prestiti, anche la cessione del quinto può essere offerta da banche e società finanziarie, direttamente o per mezzo di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, con i quali hanno accordi di collaborazione. In tal caso è importante assicurarsi che i costi illustrati siano comprensivi di tutte le spese previste (anche di quelle di mediazione) e che le informazioni rilasciate siano chiare e complete.

Mai firmare contratti o documenti “in bianco” o parzialmente completi ed assicurarsi che sulla documentazione proposta siano chiaramente individuabili il soggetto erogante (es. la banca o finanziaria) e la compagnia assicurativa coinvolta.

 

4. Cosa fare prima di concludere il contratto
Il consumatore ha diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, un foglio denominato “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” che riporta tutte le informazioni sul finanziamento, dalle caratteristiche tecniche del prodotto ai suoi costi. Il consumatore può inoltre richiedere una copia del contratto di cessione del quinto in modo da poterlo leggere attentamente prima di firmarlo ed accettarlo.

Leggere attentamente il modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, attraverso il quale le banche e le società finanziarie illustrano le caratteristiche dei prodotti finanziari da loro offerti secondo lo schema previsto dalle Autorità. Leggendo il modulo sopra citato redatto dai diversi intermediari è facile confrontare le diverse offerte: è sufficiente  affiancare i fogli e comparare le varie voci che sono poste nella stessa sequenza.

 

5. Ci sono prodotti collegati (accessori)?
La cessione del quinto è assistita da garanzie obbligatorie previste per legge, quali la polizza assicurativa per il rischio vita ed il rischio impiego, che tutelano il cliente ed il finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro. A seguito di nuove normative introdotte in tema assicurativo, oggi le banche hanno importanti obblighi in materia. Alcune scelgono di farsi carico del  costo dell’assicurazione obbligatoria.

Informarsi sul soggetto che paga il costo dell’assicurazione (finanziatore o cliente). Laddove tale costo fosse a carico del consumatore è importante controllare, al momento della scelta, che tale importo sia compreso nel costo effettivo del finanziamento e quindi nel T.A.E.G. Tale attenzione va posta soprattutto nel caso di cessione del quinto della pensione, dove tali costi possono essere particolarmente onerosi vista l’incidenza della copertura assicurativa legata “all’età avanzata”.

 

6. Quanto costa?
Il modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” (cfr. punto 4) riporta il dettaglio di tutti i costi connessi al finanziamento richiesto. Ai fini del confronto fra i finanziamenti offerti dai diversi intermediari (banche e finanziarie) è necessario verificare il T.A.E.G. che è espresso in percentuale su base annua e tiene conto non solo del tasso di interesse ma anche delle commissioni e delle spese. È importante valutare se l’importo della rata sia sostenibile in considerazione del proprio budget familiare e degli altri impegni di pagamento mensili quali affitto, bollette ed eventuali altre rate.

Questa forma di finanziamento richiede una serie di adempimenti amministrativi che vengono affrontati dal finanziatore, tra i principali:
– l’analisi della tipologia del datore di lavoro (ad es. se si tratta di ditta individuale o persona fisica la CQS non potrà essere concessa);
– la notifica al datore di lavoro/ente pensionistico (per i pensionati);
– la ricezione del benestare da parte del datore di lavoro/ente pensionistico per poter procedere con l’erogazione.


7. E’ rinnovabile?
Sì, nei seguenti casi: a) sia decorso un limite minimo di tempo pari ai 2/5 dell’intera durata del prestito iniziale (così, ad esempio se il prestito ha la durata di 5 anni, non può essere concesso il rinnovo prima di 2 anni), ovvero il cliente abbia rimborsato almeno il  40% del numero delle rate previste; b) si stia rinnovando un’operazione di durata pari od inferiore a 60 mesi con una di durata pari a 120 mesi, purché contratta per la prima volta. La legge, infatti, vieta di rinnovare una cessione del quinto dello stipendio in caso di mancato rispetto delle In caso di estinzione anticipata della precedente cessione, sarà invece possibile contrarne una nuova purché sia trascorso almeno un anno dalla data dell’anticipata estinzione.

In caso di rinnovo della cessione del quinto, viene estinto il vecchio finanziamento e il cliente ha diritto al rimborso pro-rata dei relativi costi (interessi, commissioni banca, eventuali commissioni di distribuzione ed eventuale quota assicurativa non goduta).

 

8. Quando si estingue?
Come tutti i finanziamenti, anche la cessione del quinto, si estingue normalmente alla scadenza stabilita nel contratto una volta completato il pagamento di tutte le rate e restituito l’importo previsto. Esiste però anche la possibilità dell’estinzione anticipata. Il consumatore ha il diritto di restituire in anticipo il prestito versando al finanziatore il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento. L’estinzione anticipata è un diritto del consumatore previsto dalla normativa, ma prevede delle penali in funzione del debito residuo e del momento di estinzione (1% se l’estinzione avviene in caso di durata residua del contratto superiore ad un anno; 0,5% in caso di durata residua pari o inferiore ad un anno). La penale non è dovuta in caso di debito residuo pari o inferiore a 10.000 euro.

In caso di estinzione anticipata, ci potrebbero essere somme anticipate dal consumatore che il finanziatore  deve  restituire. Controllare attentamente il modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” ed il contratto per individuare tali spese.

 

9. Si può recedere?
Sì. Il diritto di recesso è la facoltà di “ripensamento” concessa al consumatore di interrompere il contratto di finanziamento senza il consenso della banca o dell’intermediario finanziario erogante. È senza penali e senza obbligo di fornire spiegazioni. Tale facoltà può essere esercitata entro e non oltre 14 giorni dalla firma del contratto , inviando all’ente erogante una comunicazione secondo quanto indicato nel contratto.

Il diritto di recesso va comunicato formalmente al finanziatore e se il finanziamento è già stato erogato si hanno 30 giorni di tempo, dall’invio della comunicazione, per restituire capitale e interessi maturati sino al momento della restituzione e calcolati secondo quanto previsto dal contratto. Il cliente deve inoltre rimborsare al finanziatore l’imposta sostitutiva da questi corrisposta al datore di lavoro/ente pensionistico.

 

10. Come tutelarsi
Il consumatore ha il diritto di ottenere informazioni chiare per poter sottoscrivere un contratto trasparente e coerente con quanto pubblicizzato ed offerto. Pertanto, la principale tutela per il consumatore è informarsi al meglio e leggere con attenzione tutta la documentazione, chiedendo ogni chiarimento necessario al finanziatore, che ha il dovere di fornire adeguata assistenza anche nella fase precedente la sottoscrizione. Nel caso di criticità viene seguito il normale processo previsto per i reclami.

Qualora sorgessero problemi non risolvibili direttamente con il finanziatore, attraverso la procedura reclami, il consumatore trascorsi 30 giorni dal reclamo stesso, può rivolgersi, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): è veloce, facile ed economico.

 

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