Le nuove regole per centrale rischi e cattivi pagatori
L'ADUC - Associazione per i diritti di utenti e consumatori - ha stilato una utilissima guida che chiunque contragga un finanziamento dovrebbe leggere attentamente. Di seguito riportiamo un estratto dal sito ADUC con il link di riferimento alla guida completa
Quando si chiede un finanziamento, un prestito, un mutuo, le banche/finanziarie verificano la nostra solvibilita' in molti modi, compresa la consultazione di particolari banche dati dove confluiscono i dati di coloro che non pagano (o pagano in ritardo) rate di finanziamenti, prestiti, mutui.
Tali banche dati, denominate Sic (Sistema di informazioni creditizie) o "centrali rischi", hanno infatti la funzione di fornire a chi concede credito informazioni sull'affidabilita' dei debitori.
Ogni banca/finanziaria, oltre a consultarle, le aggiorna periodicamente con i dati dei soggetti che non pagano -o pagano in ritardo- rate di finanziamenti, prestiti, mutui. E' prevista anche la (breve) iscrizione di coloro che semplicemente chiedono un finanziamento, anche senza ottenerlo, nonche' l'informativa positiva sui rapporti che si concludono regolarmente. Dal 2005 vi sono precise e comuni regole a cui riferirsi, fissate dal Garante della Privacy con un Codice deontologico (Delibera n. 8 del 16/11/2004).
Tali regole riguardano il tipo di dati che possono essere gestiti dalle banche dati, gli scopi del loro utilizzo, i tempi massimi di conservazione, nonche' gli obblighi di informazione al debitore sui suoi diritti in merito ai dati stessi.
Da sapere che i debitori devono essere preavvisati della potenziale iscrizione ad una di queste banche dati, in occasione del sollecito di pagamento, con comunicazione di altro tipo o con una comunicazione specifica. Se un prestito o finanziamento viene negato a causa delle informazioni presenti in una banca dati rischi, inoltre, la banca/finanziaria dovra' informare immediatamente e gratuitamente l'interessato del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati dove questi risulta segnalato negativamente (vedi art.125 TUB, d.lgs.385/93, cosi' come modificato dall'art.1 del D.lgs.141/2010).
Il Codice deontologico regola l'attivita' delle banche dati private (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.) ma non di quella pubblica per eccellenza, la "CR (centrale rischi)" della Banca d'Italia, disciplinata dal Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative del CICR e della Banca d'Italia stessa. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la CR della Banca d'Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza inglobando la CRIC (centrale rischi di importo contenuto), sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo "ridotto".
Per la GUIDA completa : LINK