Le nuove SRL semplificate ed a capitale ridotto

 

Le SRL semplificate (in sigla, SRLS)

  • E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 189/2012), il modello standard di atto costitutivo e statuto per questo nuovo tipo di società a responsabilità limitata, voluto dal legislatore per facilitare l’avvio di una attività di impresa da parte dei giovani.
  • La SRLS può essere sia pluripersonale che unipersonale: l’importante, però, è che i soci siano solo persone fisiche e che queste non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. E’ compito del notaio che redige l’atto accertare l’età anagrafica dei soci.
  • Altra particolarità è data dal capitale sociale il cui ammontare va da 1 a 9.900 euro, a differenza delle SRL “ordinarie” che hanno capitale minimo pari a 10.000 euro. Esso deve essere sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione, Inoltre, e questa è un’altra peculiarità di queste SRL, i conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro ed essere versati all’organo amministrativo.
  • Gli amministratori della società possono essere scelti solo tra i soci. E’ possibile cedere la quota di queste SRL, ma solo a condizione che chi la acquista non abbia ancora compiuto i 35 anni di età, così da mantenere le caratteristiche iniziali per quanto riguarda il limite di età.
  • La società deve avere un atto costitutivo in tutto conforme al modello ministeriale e questa verifica di conformità è effettuata dal notaio in quanto, sia che si tratti di contratto che di atto unilaterale, la forma dovrà pur sempre essere quella dell’atto pubblico.
  • L’adozione di questa forma di società è agevolata anche al punto di vista dei costi amministrativi al momento della sua costituzione.
  • Atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese sono, infatti, esenti dal pagamento di oneri notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria.

 

Le SRL a capitale ridotto (in sigla, SRLCR)

Questo nuovo tipo societario, introdotto dal cd. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83, convertito in Legge n. 134/2012) ha significative differenze, rispetto alle SRL semplificate, a partire da quello che rappresenta uno dei punti caratterizzanti le SRLS, ossia il limite di età.

  • Infatti, i soci delle SRLCR devono essere persone fisiche che hanno già compiuto 35 anni.
  • Il capitale sociale può andare da 1 euro e fino ad un massimo di 9.900 euro. Deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione e, come per le SRLS, i conferimenti sono esclusivamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo.
  • Gli amministratori possono essere non soci (ma pur sempre solo ed esclusivamente persone fisiche).
  • Anche in questo caso la costituzione avviene per atto pubblico, ma non esiste un modello standard da dover necessariamente adottare.
  • Le SRLCR non godono di alcuna forma di esenzione da imposte, oneri e diritti.