Legge 112: #Agevolazioni per l'inserimento dei giovani in #agricoltura
16.09.2014 08:43
Chi si è insediato dopo Maggio 2013 ha tempo fino a Novembre 2014 per beneficiare della Misura
Requisiti degli agricoltori:
- non hanno ancora compiuto 40 anni;
- sono in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali, o si impegnano ad acquisirle entro 36 mesi dalla data di insediamento;
- sono impiegati in azienda a tempo pieno, fatte salve attività marginali e occasionali;
- sono regolarmente iscritti all’INPS – gestione agricola, anche con riserva;
- si impegnano a condurre l’azienda oggetto dell’insediamento per almeno sei anni, decorrenti dal momento dell’insediamento medesimo;
- si impegnano a rispettare nella propria azienda le norme di condizionalità, fatta salva la necessità di adeguamenti strutturali previsti nel P.S.A. In questo caso è riconosciuto un tempo di adeguamento non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data dell’insediamento;
- siano in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
- soddisfano una delle seguenti condizioni per il riconoscimento del primo insediamento (e si impegnano a mantenerle per almeno sei anni dalla data dell'insediamento):
- acquisiscono la titolarità di una impresa agricola mediante l’apertura di partita IVA come ditta individuale;
- se si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene erogato a condizione che il giovane eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità previste dal contratto societario;
- se si insediano in una società di capitali, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso riveste un ruolo di responsabilità e ha potere decisionale nella conduzione dell’azienda medesima (ad esempio: l’amministratore delegato); qualora la responsabilità sia di tipo collegiale (ad esempio: Consiglio di amministrazione) il premio viene ridotto in proporzione al livello di responsabilità;
- se si insediano in una cooperativa di conduzione terreni, il premio viene corrisposto solo se il giovane entra per la prima volta in cooperativa sottoscrivendo una quota del capitale sociale a norma dello statuto e in conformità alla Legge n. 59/1992. Il necessario grado di responsabilità è riconosciuto nel caso in cui il giovane entri a far parte del Consiglio di amministrazione nell’arco temporale di durata dell’impegno alla conduzione aziendale, in corrispondenza della prima occasione utile e svolgendo almeno un ciclo completo di mandato, coerentemente alle previsioni dello statuto societario.
Queste condizioni devono essere mantenute per almeno 6 anni dalla data dell'insediamento
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