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Credito d'imposta per il commercio elettronico
Si prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all'avvio e allo sviluppo dell'e-commerce, per:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2015, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Beneficiari
L'agevolazione è rivolta a:
- imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Entità dell'agevolazione
Il credito d'imposta è concesso, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, nella misura del 40% dell'importo degli investimenti realizzati, con un tetto massimo di 15mila, 30mila o 50mila euro a seconda della tipologia di impresa.
L'incentivo è invece pari al 10% o al 20% della spesa, entro il limite di 50mila euro, per le piccole e medie imprese che producono, rispettivamente, prodotti agroalimentari o della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le risorse a disposizione dello strumento ammontano 3,5 milioni di euro, di cui:
- 500mila euro per l'anno 2014,
- 2 milioni di euro per l'anno 2015;
- un milione di euro per l'anno 2016.
Domande
Le domande per il riconoscimento del credito d'imposta devono essere presentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
L'importo del contributo riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf è indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per info: LINK