Reti di impresa: agevolazioni sul distacco e codatorialità

I rapporti di lavoro nelle reti di imprese sono disciplinati dal DL n. 76/2013 che con il comma 4-bis all’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003, tratta le fattispecie del “distacco” del personale dipendente e della “codatorialità” tra imprese retiste.

In deroga a quanto stabilito dall’art. 30, co. 1, D.Lgs. n. 276/2003, il quarto comma prevede che:

L’interesse del distaccante al distacco del lavoratore dipendente sussista automaticamente in forza dell’operare della rete. In altre parole, in presenza di un contratto di rete non sarà necessario dover dimostrare la sussistenza dell’interesse al distacco.

Il Ministero del Lavoro ha conseguentemente precisato nella circolare n. 35/2013 che “ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario”.

Oltre a ciò altri presupposti sono:

  • La temporaneità (il lavoratore presta la propria attività lavorativa a favore del ricevente o distaccatario per un periodo di tempo limitato)
  • I limiti alla mobilità professionale (il distacco che prevede il mutamento delle mansioni assegnate al dipendente deve essere avallato dallo stesso)
  • La territorialità (se la destinazione del lavoratore dista oltre 50 chilometri dall’unità produttiva presso la quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa, è necessario dimostrare l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Viene altresì ammessa la titolarità congiunta del rapporto di lavoro tra imprese retiste ( codatorialità tra datori di lavoro appartenenti alla stessa rete) e demanda al contratto di rete la regolamentazione della gestione dei rapporti stessi. Anche in tal caso il Ministero del Lavoro ha recepito le novità ed ha precisato, nella circolare n. 35/2013, che “sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto”.