Ricerca: recuperabile il vecchio bonus
Chi ha realizzato attività di ricerca e sviluppo "avviata" prima del 29 novembre 2008 - e non avesse indicato nella relativa dichiarazione dei redditi le spese sostenute a causa di un originario diniego all'assegnazione delle risorse, poi rettificato dal fisco - può utilizzare nel 2011 (direttamente in F24) il relativo credito d'imposta e sana gli "obblighi dichiarativi" in Unico 2012. È quanto si desume, in sintesi, dalla risoluzione n. 100/E, di ieri dell'agenzia delle Entrate.
Più in dettaglio, la fattispecie affrontata è quella di un contribuente che aveva presentato al Centro operativo di Pescara il formulario FRS (con gli investimenti in ricerca alla data del 28 novembre 2008) e aveva ricevuto un originario diniego del nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta in questione per esaurimento delle risorse disponibili. Ritenendo, pertanto, di aver perso definitivamente il diritto all'incentivo, il contribuente non aveva indicato - nella dichiarazione dei redditi relativa alle annualità in cui aveva sostenuto i costi per investimenti in attività di ricerca - né questi ultimi né l'ammontare del relativo credito di imposta maturato.
Il legislatore ha però reperito nuove risorse da destinare proprio ai contribuenti esclusi in modo da consentirgli di avere anch'essi accesso all'incentivo. Il credito di imposta, però, doveva «essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi». Il decreto interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008 aveva decretato che l'indicazione dei costi nel relativo modello Unico andasse fatta «a pena di decadenza». Il contribuente quindi: aveva diritto a un bonus automatico; aveva effettuato investimenti; gli era stato poi comunicato che per fruire dell'incentivo doveva "prenotarlo"; era arrivato tardi alla gara telematica e si era trovato nell'impossibilità di spendere un incentivo a cui aveva diritto. Ritenendo il diniego delle risorse "definitivo", non aveva indicato in Unico le spese in ricerca sostenute. Con la risoluzione di ieri, l'agenzia stabilisce che la società potrà, a decorrere dall'anno 2011, utilizzare in compensazione mediante Modello F24 - indicando sempre "2011" come anno di riferimento - il credito d'imposta nella percentuale massima consentita (in questo caso, 47,53%). Chiarito anche che, nell'ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all'importo indicato nel formulario FRS, l'ammontare del credito di imposta cui applicare la percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e tributi