Rifinanziato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili

Ai datori di lavoro e' concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

    a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

    b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22)

  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e'  altresi'  concesso,  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita' intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la durata del contratto. 

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