Riqualificazione energetica condominio e cessione del credito (ecobonus) all’impresa
La legge di Stabilità 2016 ha concesso ai contribuenti la possibilità di cedere ai fornitori la detrazione, sotto forma di credito, nel caso in cui non possano fruire della detrazione del 65% spettante per interventi di riqualificazione energetica (la detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda).
La disposizione riguarda :
- le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda)
- i soli contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza, ossia ricadono nella cd. no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR
- i fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a carico del singolo condomino
La cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nella “no tax area“; si tratta dei possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni (art. 13 del Tuir).
Tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione.
La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute per la parte non ceduta sotto forma di credito dal condomìnio nell’anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale. Ai fini della cessione è necessario, inoltre, che il condomìnio effettui entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l’apposito bonifico bancario o postale nell’anno 2016.
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori possono utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito ceduto in 10 quote annuali di pari importo.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.
DECRETO: Link