Società benefit, cosa sono e le agevolazioni alla creazione
Le società benefit sono società che nell’esercizio di una attività economica, oltre al profitto, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
Tali finalità devono essere specificatamente indicate nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Ogni anno la società benefit deve redigere una relazione (pubblicata nel sito internet della società) concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include, tra l’altro, la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.
Il compito di vigilare sulle società benefit, e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune, è attribuito all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Le agevolazioni:
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva (di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 231/2001)
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10.000 euro.
Sono ammissibili all’agevolazione le spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
- le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
I soggetti in possesso dei requisiti devono presentare al MISE l'istanza