Spese agevolate per progetti e certificati
Per entrambi i bonus, i tetti massimi di spesa o di detrazione si applicano a ogni insieme di opere eseguito su un fabbricato e non a ogni persona che ha effettuato la spesa. È quindi possibile beneficiare della detrazione per intero per le opere eseguite su due diversi immobili di proprietà (per esempio, una prima casa e una casa di villeggiatura), cumulare le detrazioni da imputare alle opere condominiali con quelle che riguardano un singolo appartamento del condominio o, infine, cumulare due detrazioni su uno stesso immobile quando riguardino insiemi di opere eseguite in tempi diversi e in genere con diverse prassi autorizzative. I tetti di detrazione sono spalmati su più anni, da quando si iniziano i lavori a quando si terminano.
Rateizzazione
Sia il 36-50% che il 55% si recuperano, per spese affrontate dal 2012 in poi, sempre e comunque in 10 rate di identico importo. Sono sparite le rateizzazioni agevolate in 5 o 3 rate previste fino al 2011, solo per il 36%, a favore dei contribuenti anziani.
Spese detraibili
Ai fini del bonus contano le spese «effettivamente sostenute». Ciò significa che il contribuente non può passare, per esempio a un familiare, il diritto alla detrazione. Ma ciò significa anche che non può godere della detrazione il condomino moroso, anche se il condominio è stato costretto ad anticipare la sua quota.
Rientrano nelle spese che hanno diritto alla detrazione:
- l'Iva sulle spese;
- la progettazione lavori;
- l'acquisto dei materiali;
- l'esecuzione dei lavori;
- la relazione di conformità per gli impianti;
- l'eventuale certificazione energetica e la documentazione obbligatoria di sicurezza statica dei fabbricati;
- le perizie e i sopralluoghi;
- i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, permessi a costruire o Dia;
- i bolli relativi alla documentazione;
- gli oneri di urbanizzazione;
- la tassa per l'occupazione di spazi pubblici con impalcature;
- qualsiasi altra prestazione professionale connessa (per esempio, la relazione tecnica di sostituzione di una caldaia centralizzata e gli oneri relativi ai sopralluoghi e al collaudo di un impianto nuovo da parte dei Vigili del fuoco).
NB: In dubbio è il fatto se rientrino tra le spese gli eventuali onorari extra pagati all'amministratore condominiale per l'assistenza ai lavori e la preparazione della documentazione: c'è chi afferma «sì» (perché si tratta pur sempre di prestazione professionale), ma la tesi prevalente è per il «no» (perché l'opera dell'amministratore è compito contabile non connesso direttamente alle opere). È stato chiarito che l'acquisto diretto di materiale da parte di chi ristruttura (per esempio, piastrelle o sanitari), anche se non incluso nelle fatture della ditta edile, è comunque agevolato, purché eseguito con bonifico (ma, attenzione, in questo caso l'Iva da applicare può crescere). Viceversa non sono detraibili: gli interessi passivi pagati per mutui (anche se volti alla ristrutturazione) e le relative spese accessorie, anche fiscali.
Obbligo del bonifico
L'obbligo dei bonifici con i dati richiesti dalla legge incombe solo sui contribuenti soggetti a Irpef. Va utilizzato un modulo che banche e poste predispongono allo scopo, non quello ordinario. Alcuni istituti consentono di effettuare questi bonifici anche online, ad ogni modo le informazioni essenziali sono, la causale, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita Iva (o il codice fiscale) di chi lo riceve, cioè la ditta che ha effettuato i lavori. Nessun obbligo di bonifico, invece, per:
- pagamenti effettuati a soggetti non tenuti alle disposizioni del Dpr 633/1972. Si tratta, in particolare, di quelli effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio, gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l'imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire;
- ritenute di acconto operate sui compensi. Inevitabilmente esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
- spese sostenute per il personale dall'imprenditore edile che fa un intervento a casa propria. L'utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore stesso;
- detrazione sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Le Guide - Bonus fiscali e lavori in casa