Via agli incentivi fiscali per chi investe in Start-up innovative

È in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che sancisce la piena operatività degli incentivi fiscali a favore degli investitori nelle start up innovative previsti dal Dl 179/2012. 

Le agevolazioni riguardano un risparmio di imposta a favore dei soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires che effettuano un investimento agevolato.

Vi rientrano:

  • conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni
  • quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
  • quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).

Il beneficio è riconosciuto:

  • in sede di costituzione di una nuova impresa
  • incremento del capitale sociale di una già esistente. 

Gli investimenti indiretti sono validi solo se avvengono attraverso intermediari (società di capitali o Oicr) che detengano azioni o quote di start up innovative pari almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli Oicr), ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitali). 

Persone fisiche (IRPEF):

la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investitaper un importo massimo di 500.000 euro in ciascun periodo di imposta agevolabile.

Persone giuridiche (IRES): 

deduzione dal reddito imponibile pari al 20% delle somme conferite, per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro.

 

NB: Le percentuali sono elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici Ateco sono elencati nel decreto).

Note importanti:

  • Settori  di esclusione del beneficio: aziende nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, e le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente.
  • Decadenza dei benefici: cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima dei 2 anni; riduzione del capitale, di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up o delle società che investono in modo prevalente in esse.
  • Dettagli operativi: copia del certificato di iscrizione della start up alla sezione speciale del registro delle imprese; la certificazione che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 euro; copia del piano di investimento della società innovativa (con informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite); per le start up a vocazione sociale, l'autocertificazione rilasciata dalle stesse attestante l'oggetto dell'attività