Via agli incentivi fiscali per chi investe in Start-up innovative
È in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Economia che sancisce la piena operatività degli incentivi fiscali a favore degli investitori nelle start up innovative previsti dal Dl 179/2012.
Le agevolazioni riguardano un risparmio di imposta a favore dei soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires che effettuano un investimento agevolato.
Vi rientrano:
- i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni
- quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
- quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).
Il beneficio è riconosciuto:
- in sede di costituzione di una nuova impresa
- incremento del capitale sociale di una già esistente.
Gli investimenti indiretti sono validi solo se avvengono attraverso intermediari (società di capitali o Oicr) che detengano azioni o quote di start up innovative pari almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli Oicr), ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitali).
Persone fisiche (IRPEF):
la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita, per un importo massimo di 500.000 euro in ciascun periodo di imposta agevolabile.
Persone giuridiche (IRES):
deduzione dal reddito imponibile pari al 20% delle somme conferite, per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro.
NB: Le percentuali sono elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici Ateco sono elencati nel decreto).
Note importanti:
- Settori di esclusione del beneficio: aziende nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, e le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente.
- Decadenza dei benefici: cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima dei 2 anni; riduzione del capitale, di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up o delle società che investono in modo prevalente in esse.
- Dettagli operativi: copia del certificato di iscrizione della start up alla sezione speciale del registro delle imprese; la certificazione che attesti il rispetto del limite di investimento di 2.500.000 euro; copia del piano di investimento della società innovativa (con informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite); per le start up a vocazione sociale, l'autocertificazione rilasciata dalle stesse attestante l'oggetto dell'attività